Con riferimento all’oggetto, si richiama l’art. 31 c.7-bis del D.L. 31.05.2021, n. 77, così come modifi cato dalla sua legge diconversione n. 108 del 29.07.2021, che individua le aree e i siti per cui le soglie per la verifi ca di assoggettabilità allavalutazione di impatto ambientale, di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono elevate a 10 MW.
Il quesito che si propone a codesto Ministero, di carattere generale in quanto riguardante la corretta applicazione inastratto della norma in parola, è inerente alla corretta individuazione delle suddette aree. Nello specifi co, il citato comma7-bis stabilisce quanto segue: “Per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesseindispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti all’interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in areeinteressate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classifi cate comeindustriali,le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, per la verifi ca di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decretosi intendono elevate a 10 MW”.
Col presente interpello si chiede, ai fi ni di una corretta applicazione del disposto di cui all’art. 31 c.7-bis del D.L.31.05.2021, n. 77, di voler chiarire se, l’innalzamento della suddetta soglia sia prevista per le aree interessate da impiantiindustriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classifi cate come industriali, ricadenticontestualmente all’interno di siti di interesse nazionale, oppure se le tre condizioni riportate nel dettato normativo inparola debbano intendersi alternative l’una all’altra.
In conseguenza di questa eventuale seconda possibile interpretazione, la soglia per la verifi ca di assoggettabilità allavalutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici dovrebbe intendersi elevata a 10 MW in tutte le areeinteressate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali,indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.


Parere del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 5 maggio 2023, n. 72535
Oggetto: riscontro Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs 152/2006 in ordine alla correttainterpretazione dell’art. 31 c. 7-bis del D.L. del 31/05/2021 n. 77, convertito in legge con L. 29/07/2021, n. 108,in merito all’innalzamento delle soglie per la verifi ca di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale,di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Con riferimento a quanto indicato in oggetto codesta Regione, con nota prot. 2127 del 20 gennaio 2023 acquisita in paridata al protocollo della scrivente al n. 8559/MiTE del 20 gennaio 2023 ha formulato istanza di interpello ambientale exart. 3-septies del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto il disposto di cui all’art. 31 c.7-bis del D.L. 31.05.2021, n. 77, così come modifi cato dalla sua legge di conversione n. 108 del 29.07.2021 che individua le aree e i siti per cui le soglie per laverifi ca di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parteseconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono elevate a 10 MW.
In particolare, il citato comma 7-bis stabilisce che: “Per la costruzione e l’esercizio di
impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti all’internodelle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonticonvenzionali ovvero in aree classifi cate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV allaparte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifi ca di assoggettabilità alla valutazione di impattoambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW”.
Nello specifi co Codesta Regione ha chiesto di voler chiarire se, l’innalzamento della suddetta soglia sia prevista per learee interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classifi catecome industriali, ricadenti contestualmente all’interno di siti di interesse nazionale, oppure se le tre condizioni riportatenel dettato normativo in parola debbano intendersi alternative l’una all’altra. In conseguenza di questa eventuale secondapossibile interpretazione, la soglia per la verifi ca di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impiantifotovoltaici dovrebbe intendersi elevata a 10 MW in tutte le aree interessate da impianti industriali per la produzione dienergia da fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali, indipendentemente dal contestuale interessamento di siti diinteresse nazionale.