Fotovoltaico e Dogane: cosa cambia con la riforma delle accise

Pubblicato il 2 novembre 2026 | Categoria: Normativa energetica, Fotovoltaico, Accise


Dal 1° gennaio 2026 gli adempimenti degli impianti a fonti rinnovabili verso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) seguono le regole introdotte dal D.Lgs. 43/2025 sulla riforma delle accise. La disciplina è stata resa operativa dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2026 e spiegata dalla circolare ADM n. 21 dell’11 agosto 2026. L’energia fotovoltaica autoconsumata resta, di regola, fuori dal pagamento dell’accisa. A cambiare sono i confini dell’esenzione, la frequenza delle dichiarazioni e il modo in cui un impianto va “inquadrato” fiscalmente. In questo articolo ricostruisco cosa valeva fino al 2025, cosa vale oggi e cosa conviene fare subito.


Il regime che conoscevamo

Per un lungo periodo la regola di fondo è stata semplice. Un impianto da fonti rinnovabili fino a 20 kW era escluso dal regime dell’accisa e non rientrava tra le officine elettriche. Sopra i 20 kW la situazione dipendeva dall’uso dell’energia:

  • con autoconsumo: l’impianto era un’officina elettrica, con denuncia all’ufficio delle Dogane, licenza di esercizio e diritto di licenza annuale. Era un soggetto obbligato ma esente dal pagamento dell’accisa sull’energia autoconsumata, e presentava la dichiarazione annuale di consumo entro il 31 marzo;
  • con immissione totale in rete: il produttore non era soggetto obbligato e restava nel perimetro delle comunicazioni.

Sugli accumuli l’ADM era già intervenuta. Con la circolare n. 38562 del 31 gennaio 2020 aveva chiarito che un sistema di accumulo in un impianto fotovoltaico non incide sul calcolo della potenza fiscalmente rilevante, che resta legata agli apparati di produzione. Con la circolare 17/D del 2024 aveva poi qualificato come officina elettrica gli impianti BESS connessi alla rete di trasmissione nazionale, con il conseguente diritto annuale di licenza. Nel 2025, con la circolare n. 27, erano arrivate semplificazioni contabili per le officine alimentate solo da fonti rinnovabili.


Cosa dice la riforma

La nuova cornice è composta da quattro atti:

  • D.Lgs. 43/2025, che modifica il Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) e riscrive, tra gli altri, gli articoli 52, 55 e 56-bis;
  • DM MEF 10 marzo 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026), con le modalità di applicazione dell’accisa sull’energia elettrica;
  • circolare ADM n. 21/2026, con le istruzioni operative e un Allegato di casistiche (dichiaratamente esemplificativo, non esaustivo);
  • determinazione ADM del 9 aprile 2026, che approva i modelli delle dichiarazioni semestrali, con istruzioni di compilazione nelle circolari 9/2026 e 20/2026.

Il principio guida della circolare è che, ai fini ADM, non basta sapere che l’impianto è rinnovabile. Contano chi produce, chi consuma, se i due soggetti coincidono, dove avviene il consumo e se esiste una cessione diretta a un consumatore finale.

I quattro casi per un impianto FER

CasoLicenza di officinaCosa si fa verso le Dogane
Fino a 20 kW, energia per uso proprio (anche con immissione dell’eccedenza)NoNessun adempimento
Fino a 20 kW, con cessione a consumatori finaliSìDenuncia, diritto di licenza, dichiarazioni semestrali: si applicano gli obblighi dei venditori
Oltre 20 kW, immissione totale in rete, senza consumi propriNoComunicazione di avvio, comunicazione annuale entro marzo, comunicazione delle variazioni entro 30 giorni
Oltre 20 kW con autoconsumoSìDenuncia, licenza e diritto di licenza, dichiarazioni semestrali

Cosa cambia rispetto a prima

AspettoFino al 2025Dal 2026
Dichiarazione per impianti > 20 kW con autoconsumoAnnuale, entro il 31 marzoSemestrale (art. 55 TUA), con scadenze al 30 settembre (primo semestre dell’anno in corso) e al 31 marzo (secondo semestre dell’anno precedente)
Immissione totale > 20 kWSoggetto non obbligato, dichiarazione annualeRegime informativo dell’art. 56-bis: comunicazione di avvio con codice identificativo, comunicazione annuale entro marzo, variazioni entro 30 giorni
Impianti già attivi al 31/12/2025 con immissione totaleComunicazione e dichiarazione annualeNuova comunicazione che conferma la cessione alla rete dell’intera produzione
Fino a 20 kWEsclusione dall’accisaEsclusione che opera solo per energia usata dal produttore stesso; se l’energia è ceduta a consumatori finali si applicano gli obblighi dei venditori
Esenzione oltre 20 kWEsenzione per l’energia consumata dalle imprese di autoproduzione in locali diversi dalle abitazioniEsenzione solo se produttore e utilizzatore coincidono, nello stesso sito di produzione, in locali diversi dalle abitazioni
Acconti mensili e conguaglio semestrale riguardano solo chi ha un’imposta da pagare, ad esempio sull’energia ceduta a terzi. Per l’energia FER autoconsumata e interamente esente non c’è nulla da versare, ma la dichiarazione resta dovuta.

I punti da non sottovalutare

1. Il consumo proprio, anche dei soli ausiliari. La circolare è netta: ogni volta che c’è un consumo di energia autoprodotta per uso proprio, anche solo per i servizi ausiliari dell’impianto, il soggetto rientra tra gli obbligati. Fanno eccezione gli ausiliari alimentati da una fornitura di un venditore a valle del misuratore di cessione, che non contano come consumo proprio. 2. Esenzione dall’imposta non significa esonero dagli adempimenti. Un impianto oltre i 20 kW che autoconsuma può essere esente dall’accisa e avere comunque licenza, diritto annuale e dichiarazioni semestrali.

3. Chi cede energia a terzi. Se il produttore fornisce energia a un diverso soggetto giuridico, anche nello stesso sito, quella quota non beneficia dell’esenzione e va trattata come vendita a consumatore finale. Il produttore diventa consumatore-venditore: oltre agli obblighi dell’officina, può servire l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali. È il caso da verificare con attenzione per PPA on-site e reti private.

4. Nessuna cauzione per l’energia esente. La cauzione prevista dal DM 10 marzo 2026 (almeno il 15% dell’imposta annua stimata all’avvio, da adeguare poi ogni mese alla media dell’accisa dei tre mesi precedenti) è legata all’imposta dovuta. Per l’energia FER autoconsumata e interamente esente non è richiesta. Ha rilievo soltanto per le quote di energia su cui l’accisa è effettivamente dovuta, ad esempio quella ceduta a terzi.


Accumuli, CER e reti interne

  • BESS collegati alla rete di distribuzione: l’art. 15 del DM 10 marzo 2026 riconosce l’esenzione dall’accisa per l’energia assorbita dall’accumulo. Restano da documentare con precisione misure, flussi di carica e scarica e posizione ADM dell’impianto nel suo complesso.
  • Comunità energetiche rinnovabili: la circolare non introduce una disciplina fiscale speciale. La condivisione virtuale dell’energia, di per sé, non rende il produttore un venditore. Una cessione fisica diretta a un membro, invece, va analizzata come possibile vendita.
  • Reti interne: nei siti con più soggetti giuridici dietro un unico punto di prelievo servono misuratori interni per distinguere i consumi. L’esenzione per l’energia rinnovabile autoprodotta resta limitata alla quota consumata dal soggetto che esercisce l’impianto.

Cosa fare adesso

  1. Classificare ogni impianto: potenza disponibile, chi consuma l’energia, dove, se ci sono consumi propri (ausiliari compresi) e come sono alimentati, se esistono cessioni dirette a terzi.
  2. Verificare la propria posizione presso l’ufficio ADM per gli impianti attivi al 31 dicembre 2025. Le scadenze del 31 marzo 2026 previste dal decreto per comunicazioni e denunce sono state considerate dall’ADM prorogate di fatto, senza una nuova data: conviene assicurarsi che la pratica sia regolarizzata.
  3. Costruire uno scadenzario: dichiarazioni semestrali per gli obbligati (30 settembre e 31 marzo), comunicazione annuale entro marzo per chi immette tutto in rete, diritto di licenza annuale, comunicazione delle variazioni entro 30 giorni.
  4. Progettare l’inquadramento ADM insieme all’impianto: schema unifilare, posizione dei misuratori, alimentazione degli ausiliari, flussi del BESS. Correggere un assetto dopo l’entrata in esercizio costa più che definirlo prima.
  5. Chiedere un parere preventivo all’ufficio ADM per PPA on-site, reti private, impianti al servizio di più soggetti nello stesso sito e configurazioni con CER.

Considerazioni finali

La riforma non introduce un’imposta nuova sull’autoconsumo da fonti rinnovabili. Il segnale è un altro: l’amministrazione vuole sapere con precisione chi produce, chi consuma e dove, e per questo allarga la frequenza delle dichiarazioni e stringe le condizioni dell’esenzione. Per un impianto domestico fino a 20 kW cambia poco. Per un’azienda con un impianto oltre i 20 kW, un BESS o un sito condiviso con altri soggetti, la corretta qualificazione ADM diventa una verifica di progetto, da fare prima dell’entrata in esercizio.

Resta da seguire l’evoluzione dei prossimi chiarimenti ADM. Per valutare il caso del vostro impianto o del vostro progetto, scrivetemi.


Ing. Alessandro Zanini — Esperto di efficienza energetica, sistemi rinnovabili e sistemi di accumulo (BESS) www.ingalessandrozanini.it | Intellienergia S.r.l. Metodo editoriale


Fonti: