Infrazione UE a 26 Paesi su gas e idrogeno: l’Italia unica in regola
Pubblicato il 12 ottobre 2026 | Categoria: Normativa energetica, Idrogeno, Mercato del gas
La Commissione Europea ha avviato procedure d’infrazione contro 26 Stati membri per il mancato recepimento nei termini della direttiva UE sul mercato del gas decarbonizzato e dell’idrogeno. L’Italia è l’unico Paese risultato in regola, avendo notificato il recepimento completo entro la scadenza. Vediamo cosa prevede la direttiva, come l’ha recepita l’Italia e cosa rischiano ora gli altri Stati membri.
La direttiva e la procedura d’infrazione
Si tratta della direttiva 2024/1788/UE, che aggiorna le regole del mercato interno del gas naturale (sostituendo la precedente direttiva del 2009) ed estende per la prima volta un quadro regolatorio organico all’idrogeno, in particolare alle infrastrutture dedicate al suo trasporto, stoccaggio e fornitura.
Il termine di recepimento per gli Stati membri era fissato al 5 agosto 2026. Il 25 settembre 2026 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora — il primo passo formale di una procedura d’infrazione — ai 26 Paesi che non hanno notificato il recepimento completo entro la scadenza. Gli Stati coinvolti hanno ora un termine (tipicamente due mesi) per rispondere e sanare la propria posizione, prima di un eventuale passaggio alla fase successiva della procedura, il parere motivato.
L’Italia è l’unico Stato membro ad aver notificato il pieno recepimento entro i termini.
Cosa prevede la direttiva
| Ambito | Contenuto principale |
|---|---|
| Certificazione dei gas | Sistema di certificazione per gas rinnovabili e combustibili a basse emissioni, con soglia di riduzione delle emissioni del 70% |
| Unbundling e accesso terzi | Separazione proprietaria per gli operatori di trasporto (TSO) e accesso non discriminatorio alle infrastrutture |
| Ruolo di ARERA | Poteri di vigilanza estesi ai mercati del gas rinnovabile e dell’idrogeno, con maggiori competenze su controversie e compliance |
| Cliente attivo | Estensione al gas naturale del concetto di “cliente attivo”, già noto nell’elettrico: possibilità per i consumatori finali di produrre, stoccare e gestire gas rinnovabile mantenendo il diritto di connessione alla rete |
| Tutela dei consumatori | Requisiti su fatturazione trasparente, informazioni su alternative sostenibili e tutele specifiche per le fasce vulnerabili nella fase di phase-out del gas naturale |
Come ha recepito l’Italia
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di recepimento il 27 marzo 2026, con largo anticipo sulla scadenza di agosto. Il decreto, composto da 43 articoli, modifica il D.Lgs. 164/2000 (il testo che disciplina il mercato interno del gas naturale in Italia) e disciplina in particolare:
- il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio dell’idrogeno;
- l’organizzazione del settore e la separazione degli operatori;
- i diritti dei clienti finali, incluso il nuovo status di cliente attivo per il gas;
- le competenze ampliate di ARERA sui nuovi mercati.
Cosa fare adesso
- Operatori del settore gas e idrogeno: prendere visione del decreto di recepimento italiano (D.Lgs. attuativo della direttiva 2024/1788) per verificare gli impatti su contratti, accesso alle reti e obblighi di certificazione.
- Aziende che valutano progetti a idrogeno: considerare che l’Italia dispone ora di un quadro regolatorio più definito rispetto a molti altri Paesi UE, un vantaggio competitivo per chi investe in infrastrutture di trasporto e stoccaggio.
- Consumatori industriali di gas: approfondire il nuovo status di “cliente attivo” esteso al gas naturale, che apre a modelli di autoproduzione e gestione diretta di gas rinnovabile.
- Fornitori e trader: verificare gli adempimenti in materia di fatturazione trasparente e informazione ai clienti vulnerabili introdotti dal recepimento.
- Chi opera anche in altri Paesi UE: monitorare l’evoluzione della procedura d’infrazione nei 26 Stati coinvolti, che potrebbe tradursi in tempi e regole non uniformi tra un mercato e l’altro nei prossimi mesi.
Considerazioni finali
Il fatto che l’Italia sia l’unico Stato membro in regola sul recepimento di una direttiva così rilevante per il futuro mix energetico — che disciplina per la prima volta l’idrogeno alla pari del gas naturale — è un segnale positivo sul piano regolatorio, anche se non garantisce di per sé che il mercato interno si sviluppi più rapidamente rispetto agli altri Paesi. Resta da vedere come ARERA eserciterà in pratica i nuovi poteri di vigilanza e quanto rapidamente le imprese sapranno cogliere le opportunità aperte dal nuovo status di cliente attivo per il gas.
Ing. Alessandro Zanini — Esperto di efficienza energetica, sistemi rinnovabili e sistemi di accumulo www.ingalessandrozanini.it | Intellienergia S.r.l. Metodo editoriale
Fonti: